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L'AMORE DI COPPIA

III
UNA FALLA NEL PRONUNCIAMENTO DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

lamore_di_coppia_-_ed.1.1.pdf
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In base a quanto detto riscontriamo una prima grande lacuna nella norma16 sancita dalla Congregazione per la Dottrina della Fede ai tempi in cui era Prefetto il Card. Ratzinger secondo cui "il fedele che convive abitualmente «more uxorio»17 con una persona che non è la legittima moglie o il legittimo marito, non può accedere alla Comunione eucaristica".

Tale norma a dire il vero racchiude in sé una ambiguità: non specifica se "legittima" moglie o "legittimo" marito sia da intendersi esclusivamente come frutto di un matrimonio sacramentale cristiano oppure anche di un matrimonio civile. In ogni caso la norma è palesemente errata: se la legittimità è data dal matrimonio sacramentale è ovvio che nel caso citato al capitolo precedente di matrimonio civile misto la norma sia errata, in quanto non si può essere nel peccato se il proprio partner non vuole sposarsi in Chiesa, ognuno è responsabile per se stesso ed il diritto di formare una famiglia prevale, per così dire, sulla acattolicità del partner; se invece la legittimità è data anche dal matrimonio civile, allora la norma è errata perché per la legge divina al matrimonio puramente civile, come visto, devono essere equiparate le convivenze, ed allora la norma contraddirebbe se stessa, perché equivarrebbe a dire che non può accedere alla Comunione eucaristica chi convive abitualmente more uxorio con una persona che non sia il medesimo convivente; un assurdo logico.

Come già visto la convivenza, laddove sia vissuta con l'intenzione dell'indissolubilità, della fedeltà, dell'amore e dell'apertura alla procreazione non ha nulla da invidiare al matrimonio civile, che spesso prevede facili vie per il divorzio e quindi non presuppone l'indissolubilità.
Non ci sono dubbi che il Signore gradisca di più una coppia convivente nell'amore e nell'impegno verso i figli piuttosto che una coppia sposata civilmente in un matrimonio di convenienza. Non parliamo poi di matrimoni sacramentali che se fatti senza le dovute disposizioni sono veri e propri sacrilegi.

Ad ogni modo abbiamo dimostrato come possano esistere dei casi in cui il matrimonio cristiano sia impossibile da celebrare e l'unione anche non sacramentale sia senz'altro benedetta dal Signore, magari nella speranza che negli anni il partner credente converta e santifichi l'altro non credente. Siamo nell'ordine della legge naturale, quella del decalogo, quella iscritta nel cuore di tutti gli uomini; siamo anche in accordo con il pensiero di S. Paolo: «Se un fratello ha una moglie non credente ed ella è contenta di abitar con lui, non la lasci; e la donna che ha un marito non credente, s’egli consente ad abitar con lei, non lasci il marito; perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito credente; altrimenti i vostri figliuoli sarebbero impuri, mentre ora sono santi» (1 Cor 7,12-14).

Il ragionamento fatto poc'anzi dimostra come, in generale, la convivenza "more uxorio" con una persona che non sia il proprio coniuge sacramentale, non costituisca peccato in sé, e non sia ostativa in sé per accostarsi alla Comunione eucaristica. Il motivo risiede nei principi di incomunicabilità e inalienabilità della persona umana, in altri termini della sua autodeterminazione, il suo libero arbitrio. Nessun altro può volere al mio posto. Nessuno può sostituire un mio atto volontario col suo. [...] Nei miei atti io sono e devo essere indipendente. Su questo principio di fonda tutta la coesistenza umana18.
Anche la responsabilità dell'agire umano è personale e soggettiva, non è mai di coppia. La coppia oltre ad essere vista come tale, deve essere vista come unione di due. In questo la coppia deve godere delle peculiarità dell'istituto comune, ma anche di quelle delle singole persone umane.

La cosa importante da tenere presente è che la norma sancita dalla Congregazione per la Dottrina della Fede non è sempre applicabile ed ammette delle importanti e valide eccezioni. Questo trapela anche dalla Familiaris Consortio n.84 dove San Giovanni Paolo II ricorda ai Pastori che, per amore della verità, sono obbligati a ben discernere le situazioni. Inoltre sempre Familiaris Consortio n.84 adduce fra i motivi dei suoi divieti anche quelli pastorali (se si ammettessero queste persone all'Eucaristia, i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio), motivi che, con il passare del tempo e con una acquisita consapevolezza da parte dei fedeli, potrebbero dimostrarsi superati.
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Giorgio Corvasce
(c) copyright 2017 Movimento Mariano Betania
www.movimentomarianobetania.org
Edizione 1.1


Palestrina, li 6 marzo 2017
Ultimo aggiornamento 11 marzo 2017


Per contattare l'autore:
email: giorgio.corvasce@libero.it
cellulare: 320 0674218


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NOTE:


16
Ci riferiamo alla lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede: "Lettera ai vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della Comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati" del 14 settembre 1994.
17Dal latino: come marito e moglie.
18Karol Wojtyla, Amore e responsabilità.

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"E' nello spirito del Movimento rifuggire da ogni deviazione, errore, arbitrarietà, che si distacca dagli insegnamenti del Magistero della Chiesa Cattolica.  Il Movimento Mariano Betania vuole essere e rimanere eminentemente ecclesiale."
(dai Volumi "Gesù e Maria agli uomini d'oggi - pag.7)

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