10 LUGLIO 2016
LIBERTA' DEI LAICI DI ASSOCIARSI NELLA CHIESA
Di tutto l'insegnamento del Concilio intorno al laicato, un punto merita particolare attenzione: quello riguardante la libertà e il diritto dei laici di aggregarsi: «Salva la debita relazione con l'autorità ecclesiastica, i laici hanno il diritto di creare associazioni e di guidare e di dare il proprio nome a quelle già esistenti» (AA 19d; cfr. anche AA 15; LG 37c).
Questa chiara affermazione discende coerentemente dalla partecipazione dei laici alla comunione e alla missione della Chiesa. Il diritto di associarsi rappresenta un modo concreto, e insieme una garanzia, per vivere tale partecipazione. E' una dichiarazione di grande rilievo: alla precisa condizione della «debita relazione con l'autorità ecclesiastica», riconosce senza incertezza e senza ambiguità un vero e proprio diritto di associazione per finalità propriamente ecclesiali, diritto non derivante da una «concessione» dell'autorità pastorale ma fondato sullo «statuto battesimale» del laico cristiano.
Va rilevata la novità che il Concilio ha introdotto rispetto alla schematizzazione e alla disciplina proprie del Codice di diritto canonico del 1917.
In forza del can. 686, un'associazione aveva titolo ad esistere come tale nella Chiesa soltanto se era stata formalmente «eretta» o «approvata», con un atto di natura costitutiva, dall'autorità ecclesiastica: sì che le associazioni o erano «riconosciute» o non avevano alcuna specifìca consistenza ecclesiale.
La nuova prospettiva conciliare fa leva invece sul diritto - che è uno dei diritti propri dei fedeli, derivanti dal loro «statuto sacramentale» - di associazione «nella Chiesa».
(Tratto dalla Nota Pastorale "Criteri di ecclesialità di gruppi, movimenti e associazioni" a cura della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana, 22 maggio 1981).
Abbiamo voluto riportare questa nota della CEI perché ci sono ancora oggi, a distanza di mezzo secolo dal Concilio Vaticano II e di decenni dai pronunciamenti post-conciliari sui laici, persone che si ostinano a ragionare in maniera preconciliare, ritenendo che senza un'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica non sia possibile associarsi, operare in favore della Chiesa o di uno specifico carisma e perfino gestire dei siti internet.
Per completezza riportiamo la formulazione sul diritto associativo riportata nel vigente Codice di Diritto Canonico, can. 298.1-299.1-2:
Can. 298 - §1. Nella Chiesa vi sono associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono, mediante l'azione comune, all'incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano.
Can. 299 - §1. I fedeli hanno il diritto di costituire associazioni, mediante un accordo privato tra di loro per conseguire i fini di cui al ⇒ can. 298, §1, fermo restando il disposto del ⇒ can. 301, §1.
§2. Tali associazioni, anche se lodate o raccomandate dall'autorità ecclesiastica, si chiamano associazioni private.
MOVIMENTO MARIANO BETANIA
PALESTRINA (RM)
Questa chiara affermazione discende coerentemente dalla partecipazione dei laici alla comunione e alla missione della Chiesa. Il diritto di associarsi rappresenta un modo concreto, e insieme una garanzia, per vivere tale partecipazione. E' una dichiarazione di grande rilievo: alla precisa condizione della «debita relazione con l'autorità ecclesiastica», riconosce senza incertezza e senza ambiguità un vero e proprio diritto di associazione per finalità propriamente ecclesiali, diritto non derivante da una «concessione» dell'autorità pastorale ma fondato sullo «statuto battesimale» del laico cristiano.
Va rilevata la novità che il Concilio ha introdotto rispetto alla schematizzazione e alla disciplina proprie del Codice di diritto canonico del 1917.
In forza del can. 686, un'associazione aveva titolo ad esistere come tale nella Chiesa soltanto se era stata formalmente «eretta» o «approvata», con un atto di natura costitutiva, dall'autorità ecclesiastica: sì che le associazioni o erano «riconosciute» o non avevano alcuna specifìca consistenza ecclesiale.
La nuova prospettiva conciliare fa leva invece sul diritto - che è uno dei diritti propri dei fedeli, derivanti dal loro «statuto sacramentale» - di associazione «nella Chiesa».
(Tratto dalla Nota Pastorale "Criteri di ecclesialità di gruppi, movimenti e associazioni" a cura della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana, 22 maggio 1981).
Abbiamo voluto riportare questa nota della CEI perché ci sono ancora oggi, a distanza di mezzo secolo dal Concilio Vaticano II e di decenni dai pronunciamenti post-conciliari sui laici, persone che si ostinano a ragionare in maniera preconciliare, ritenendo che senza un'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica non sia possibile associarsi, operare in favore della Chiesa o di uno specifico carisma e perfino gestire dei siti internet.
Per completezza riportiamo la formulazione sul diritto associativo riportata nel vigente Codice di Diritto Canonico, can. 298.1-299.1-2:
Can. 298 - §1. Nella Chiesa vi sono associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono, mediante l'azione comune, all'incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano.
Can. 299 - §1. I fedeli hanno il diritto di costituire associazioni, mediante un accordo privato tra di loro per conseguire i fini di cui al ⇒ can. 298, §1, fermo restando il disposto del ⇒ can. 301, §1.
§2. Tali associazioni, anche se lodate o raccomandate dall'autorità ecclesiastica, si chiamano associazioni private.
MOVIMENTO MARIANO BETANIA
PALESTRINA (RM)